Saperi negati

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Raccolta di Saperi e Pensieri negati (ai più) dall'inconsapevolezza (altrui e propria) e da altre Cause.

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    Le motivazioni della sentenza sul "carcere speciale" del G8 di Genova.

    nelda
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    Le motivazioni della sentenza sul "carcere speciale" del G8 di Genova. Empty Le motivazioni della sentenza sul "carcere speciale" del G8 di Genova.

    Messaggio Da nelda Gio 04 Dic 2008, 01:43


    ]Le motivazioni della sentenza sul "carcere speciale" del G8 di Genova

    "I giudici non possono essere influenzati dal clima politico"



    A Bolzaneto fu tortura

    "ma in Italia non esiste"


    di MARCO PREVE


    GENOVA -

    A Bolzaneto i detenuti vennero torturati, le testimonianze delle vittime furono circostanziate
    e addirittura "prudenti", ma i giudici devono condannare in base a condotte
    criminose per delineate, che non possono essere influenzate dal clima politico.
    E' questa in sostanza, e ad una prima lettura delle 441 pagine, il succo delle
    motivazioni della sentenza sul processo di Bolzaneto.

    La sentenza,
    quest'estate aveva deluso chi si aspettava condanne esemplari per la vergogna
    del carcere speciale del G8 bollato come luogo di torutra da Amnesty
    international. Il tribunale presieduto da Renato De Lucchi pronunciò una
    sentenza di condanna per 15 persone e 30 assoluzioni, comminando pene variabili
    fra i 5 mesi e i 5 anni. I reati contestati agli imputati, a vario titolo, erano
    abuso d'ufficio, violenza privata, falso ideologico, abuso di autorità nei
    confronti di detenuti o arrestati, violazione dell'ordinamento penitenziario e
    della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
    fondamentali .

    Nelle motivazioni i giudici spiegano che "la mancanza,
    nel nostro sistema penale, di uno specifico reato di tortura ha costretto
    l'ufficio del pm a circoscrivere le condotte inumane e degradanti (che avrebbero
    potuto senza dubbio ricomprendersi nella nozione di tortura adottata nelle
    convenzioni internazionali)".

    E più avanti sottolineano che "anche in questo processo, quantunque
    celebrato in un'atmosfera caratterizzata da forti contrapposizioni politico-ideologiche
    sia sui mezzi di informazione che nell'opinione pubblica, sono stati portati a giudizio
    non situazioni ambientali o orientamenti ideologici, bensì, ovviamente, singoli imputati
    per specifiche e ben individuate condotte criminose loro attribuite nei rispettivi capi di
    imputazione, che costituiscono la via maestra da cui il giudicante non deve mai
    deviare, pena la violazione dell'altro cardine del nostro sistema di garanzie
    processuali rappresentato dall'art. 24 della Costituzione".

    (27 novembre 2008)


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